Art. 2.
(Compiti delle regioni).

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni adottano

 

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apposite norme che incentivino le aziende sanitarie locali e ospedaliere, gli istituti e gli enti sanitari pubblici e privati, anche convenzionati, all'acquisto e alla prescrizione di presìdi medico-chirurgici scelti in base ad una valutazione del rapporto costi-benefìci effettuata considerando quale costo effettivo l'intero ammontare delle spese necessarie per il trattamento, comprensivo degli oneri organizzativi, gestionali e di personale connessi alla messa in opera, manutenzione e rimozione dei presidi medico-chirurgici.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.